Art. 1

Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE DELLE COSTRUZIONI (classe L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE).
  2. Il Corso di Studi in Ingegneria Gesionale delle Costruzioni (Construction Engineering Management) afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale.
  3. Il CdS è retto dalla Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), ai sensi dell’Art. 4 del RDA.
  4. Il Regolamento è emanato in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Napoli Federico II e al Regolamento Didattico di Ateneo.

 

Art. 2

Obiettivi formativi del Corso

Il percorso formativo del laureato in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni si fonda su un’adeguata padronanza:

  • degli aspetti metodologico-operativi della matematica, della fisica e delle altre scienze di base, anche finalizzate a interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria ed a rappresentarli e risolverli con strumenti fisico-matematici;
  • degli aspetti metodologici dell’ingegneria delle costruzioni (acquedotti, fognature, strade, ferrovie, aeroporti, opere strutturali e geotecniche) e dell’ingegneria economico-gestionale;
  • delle tecniche e soluzioni ingegneristiche di ausilio alla costruzione, riqualificazione e gestione di componenti, opere, impianti e infrastrutture sostenibili da un punto di vista energetico, economico, sociale e ambientale;
  • della disciplina di diritto dell’attività e degli atti di impresa, con particolare riferimento alle società e ai contratti delle imprese di costruzione;
  • dei metodi di stima per la formulazione di giudizi di convenienza economica, per la valutazione di fattibilità economica e finanziaria dei progetti per la costruzione di opere e infrastrutture.

 

Art. 3

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Il Laureato in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni è un tecnico che si occupa di supervisionare le attività di cantiere, gestendo i rapporti che intercorrono tra i subcontractors e i fornitori ai quali viene affidata l’esecuzione dei lavori; tra i suoi compiti vi è il monitoraggio delle commesse per costruire le opere nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti in sede di progetto.

Il Laureato razionalizza le attività di progettazione e le connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per le opere civili e le costruzioni infrastrutturali.

Il Lauereato opererà nelle imprese di costruzione, nelle società di ingegneria e nelle stazioni appaltanti in qualità di:

  • Project Manager junior;
  • Assistente al RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
  • Assistente alla DL (Direzione Lavori).

 

Art. 4

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Studi

Costituiscono requisiti di ammissione ai Corsi di Studio – insieme al titolo di studio prescritto dalla normativa vigente – il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale in Matematica, Scienze, Logica e Comprensione Verbale.

In particolare per la comprensione degli argomenti trattati nelle lezioni è richiesta la conoscenza delle nozioni seguenti:

  • Aritmetica e algebra – proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali); valore assoluto; potenze e radici; logaritmi ed esponenziali; calcolo letterale; polinomi (operazioni, decomposizione in fattori); equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado; semplici sistemi di equazioni.
  • Geometria – segmenti e angoli, loro misura e proprietà; rette e piani; luoghi geometrici notevoli; proprietà delle principali figure geometriche piane (triangoli, circonferenze, cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relative lunghezze e aree; proprietà delle principali figure geometriche solide (sfere, coni, cilindri, prismi, parallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi volumi e aree della superficie.
  • Geometria analitica – coordinate cartesiane; equazioni di retta, circonferenza, ellisse, parabola, iperbole.
  • Funzioni elementari.
  • Trigonometria – funzioni trigonometriche; principali formule trigonometriche; relazioni fra elementi di un triangolo.

Art. 5

Modalità per l’accesso al Corso di Studi

In caso di verifica non positiva dell’adeguata preparazione iniziale descritta tramite l’indicazione delle conoscenze richieste per l’accesso al CdS, la Commissione di Coordinamento Didattico assegna specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) indicando le modalità di verifica da soddisfare entro il primo anno di corso.

Per l’accesso al CdS è necessario sostenere un test di autovalutazione, obbligatorio ma non selettivo. I requisiti di accesso sono stabiliti dal Collegio di Ingegneria della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, in maniera coordinata per tutti i CdS dell’Area Didattica di Ingegneria. Il test, predisposto con modalità condivise a livello nazionale, prevede la erogazione di un questionario a risposta multipla su argomenti di Matematica, Scienze, Logica e Comprensione Verbale. Il test è erogato in modalità on-line in sessioni multiple nel periodo febbraio-ottobre di ogni anno presso laboratori informatici accreditati della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

 

Art. 6

Attività didattiche e crediti formativi universitari:

Ogni attività formativa prescritta dall’ordinamento del CdS viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Per il Corso di Studi oggetto del presente Regolamento, le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti:

  • Lezione frontale: 5÷10 ore per CFU;
  • Seminario: 6÷10 ore per CFU;
  • Esercitazioni di didattica assistita (in laboratorio o in aula): 8÷12 ore per CFU;
  • Attività pratiche di laboratorio: 8÷12 ore per CFU;
  • Tirocinio: 25 ore per CFU.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il soddisfacimento delle modalità di verifica (esame, idoneità o frequenza) indicate nella Schedina relativa all’insegnamento/attività allegata al presente Regolamento.

 

Art. 7

Articolazione delle modalità di insegnamento

Gli insegnamenti sono erogati prevalentemente in presenza e con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale. Le attività pratiche e di laboratorio sono erogate interamente in presenza.

La CCD delibera eventualmente quali insegnamenti prevedono anche attività didattiche offerte on-line.

Alcuni insegnamenti possono svolgersi anche in forma seminariale e/o prevedere esercitazioni in aula, laboratori linguistici ed informatici.

Informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento di ciascun insegnamento sono presenti sulle schede degli insegnamenti.

 

Art. 8

Prove di verifica delle attività formative

  1. La Commissione di Coordinamento Didattico, nell’ambito dei limiti normativi previsti, stabilisce il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l’acquisizione dei crediti formativi universitari. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, grafiche, tesine, colloqui o combinazioni di tali modalità.
  2. Le modalità di svolgimento delle verifiche pubblicate nelle schedine insegnamento ed il calendario degli esami saranno resi noti agli studenti prima dell’inizio delle lezioni sul sito web del Dipartimento.
  3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame, in coda agli altri studenti prenotati.
  4. Prima della prova d’esame, il Presidente della Commissione accerta l’identità dello studente, che è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e munito di fotografia.
  5. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi, ovvero con un giudizio di idoneità. Gli esami che prevedono una valutazione in trentesimi sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.
  6. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione del/i proprio/i elaborato/i dopo la correzione.
  7. Le Commissioni d’esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

 

Art. 9

Struttura del corso e piano degli studi:

  1. La durata legale del Corso di Studi è di 3 (tre) anni. È altresì possibile l’iscrizione sulla base di un contratto secondo le regole fissate dall’Ateneo (Art. 21 Regolamento Didattico di Ateneo).

Lo studente dovrà acquisire 180 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):

  1. A) di base,
  2. B) caratterizzanti,
  3. C) affini o integrative,
  4. D) a scelta dello studente,
  5. E) per la prova finale,
  6. F) ulteriori attività formative.
  7. La laurea si consegue dopo avere acquisito 180 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 20, e lo svolgimento delle altre attività formative.

Fatta salva diversa disposizione dell’ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio si considerano gli esami sostenuti nell’ambito delle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative nonché nell’ambito delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D, conteggiate nel numero di uno). Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all’Art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del D.M. 270/2004. Gli insegnamenti integrati, composti da due o più moduli, prevedono un’unica prova di verifica.

  1. Per acquisire i CFU relativi alle attività a scelta autonoma, lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. Tale coerenza viene valutata dalla Commissione di Coordinamento Didattico del CdS. Anche per l’acquisizione dei CFU relativi alle attività a scelta autonoma è richiesto il “superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto” (Art. 5, c. 4 del D.M. 270/2004).
  2. Il piano di studi sintetizza la struttura del corso elencando gli insegnamenti previsti suddivisi per anno di corso ed eventualmente per curriculum. Alla fine della tabella del piano di studi sono elencate le propedeuticità previste dal Corso di Studi. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell’ambito di afferenza, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell’Allegato 1 al presente Regolamento.

 

Art. 10

Obblighi di frequenza

  1. In generale, la frequenza alle lezioni frontali è fortemente consigliata ma non obbligatoria.
  2. Qualora il docente preveda una modulazione del programma diversa tra studenti frequentanti e non, questa è indicata nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.
  3. La frequenza alle attività seminariali che attribuiscono crediti formativi è obbligatoria. Le relative modalità per l’attribuzione di CFU è compito della CCD.

 

Art. 11

Propedeuticità e conoscenze pregresse

  1. L’elenco delle propedeuticità in ingresso (necessarie per sostenere un determinato esame) e in uscita è riportato alla fine dell’Allegato 1 e nella Schedina insegnamento/attività (Allegato 2).
  2. Le eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie sono indicate nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.

 

Art. 12

Calendario didattico del CdS

Il calendario didattico del CdS viene reso disponibile sul sito web del dipartimento prima dell’inizio delle lezioni.

 

Art. 13

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti

in altri Corsi di Studi della stessa classe

Per gli studenti provenienti da corsi di studi della stessa classe la Commissione di Coordinamento Didattico assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti formativi universitari acquisiti dallo studente presso il Corso di Studi di provenienza, secondo i criteri di cui al successivo articolo 14. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Resta fermo che la quota di crediti formativi universitari relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti.

 

Art. 14

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studi di diversa classe, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche

e in Corsi di Studi internazionali

  1. Per gli studenti provenienti da corsi di studi di diversa classe i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dalla struttura didattica competente sulla base dei seguenti criteri:
  • Analisi del programma svolto
  • Valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Studi. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato.

  1. L’eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, ad istanza dell’interessato e in seguito all’approvazione delle strutture didattiche competenti. Il riconoscimento non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del Corso di Studi, così come determinata dall’Art. 8, c. 2 del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di un titolo di studio di pari livello.

 

Art. 15

Criteri per l’iscrizione a corsi singoli di insegnamento

attivati nell’ambito dei Corsi di Studi

L’iscrizione a singoli corsi di insegnamento, previsti dal Regolamento di Ateneo, è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l’iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell’ambito dei Corsi di Studi.

 

Art. 16

Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nello svolgimento di un elaborato in una materia studiata durante il triennio. In particolare, per ogni prova finale, sarà possibile optare tra due materie. Le materie e i docenti di riferimento saranno resi noti con congruo anticipo sul sito del CdS. La prova finale può anche prevedere un periodo di attività presso un laboratorio di ricerca universitario o presso un soggetto esterno, pubblico o privato, convenzionato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 17

Linee guida per le attività di tirocinio e stage

  1. Gli studenti iscritti al CdS possono decidere di effettuare attività di tirocinio o stage formativi presso Enti o Aziende convenzionati con l’Ateneo. Le attività di tirocinio e stage non sono obbligatorie, e concorrono all’attribuzione di crediti formativi per le Altre attività formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come previsto dall’Art. 10, comma 5, lettere d ed e, del D.M. 270/2004.
  2. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche di tirocini e stage sono disciplinate dalla CCD in un apposito regolamento.
  3. L’Università degli Studi di Napoli Federico II, per il tramite dell’Ufficio Tirocini Studenti, assicura un costante contatto con il mondo del lavoro, per offrire a studenti e laureati dell’Ateneo concrete opportunità di tirocini e stage e favorirne l’inserimento professionale.

 

Art. 18

Decadenza dalla qualità di studente

Incorre nella decadenza lo studente che non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione.

 

Art. 19

Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative,

di orientamento e di tutorato

  1. I docenti e ricercatori svolgono il carico didattico assegnato secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento.
  2. Docenti e ricercatori devono garantire almeno due ore di ricevimento ogni 15 giorni (o per appuntamento in ogni caso concesso non oltre i 15 giorni) e comunque garantire la reperibilità via posta elettronica.
  3. Il servizio di tutorato ha il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.
  4. L’Università assicura servizi e attività di orientamento, di tutorato e assistenza per l’accoglienza e il sostegno degli studenti.

Tali attività sono organizzate dal Servizio Orientamento di Ateneo in collaborazione con le singole Strutture Didattiche, secondo quanto stabilito dal RDA nell’articolo 8.

 

Art. 20

Valutazione della qualità delle attività svolte

  1. La Commissione di Coordinamento Didattico attua tutte le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
  2. Al fine di garantire agli studenti del Corso di Studi la qualità della didattica nonché di individuare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, l’Università degli Studi di Napoli Federico II si avvale del sistema di Assicurazione Qualità (AQ), sviluppato in conformità al documento “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” dell’ANVUR, utilizzando:
  • indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze post–lauream;
  • dati estratti dalla somministrazione del questionario per la valutazione della soddisfazione degli studenti per ciascun insegnamento presente nel piano di studi, con domande relative alle modalità di svolgimento del corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all’organizzazione, alle strutture.

I requisiti derivanti dall’analisi dei dati sulla soddisfazione degli studenti, discussi e analizzati dalla Commissione di Coordinamento Didattico e dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), sono inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli obiettivi della qualità.

  1. L’organizzazione dell’AQ sviluppata dall’Ateneo realizza un processo di miglioramento continuo degli obiettivi e degli strumenti adeguati per raggiungerli, facendo in modo che in tutte le strutture siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione che consentano la pronta rilevazione dei problemi, il loro adeguato approfondimento e l’impostazione di possibili soluzioni.

 

Art. 21

Norme finali

  1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico, sottopone all’esame del Senato Accademico eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento.

 

Art. 22

Pubblicità ed entrata in vigore

  1. Sono parte integrante del presente Regolamento l’Allegato 1 (Struttura CdS) e l’Allegato 2 (Schedina insegnamento/attività).